Direttiva UE 2024/825 (greenwashing e green claim)

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Simone
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Direttiva UE 2024/825 (greenwashing e green claim)

Messaggio da Simone »

Ciao, per chi si collega direttamente al forum, saltando l' home page, evidenzio che Fabrizio ha pubblicato sul magazine la direttiva UE 2024/825 sulla tutela dei consumatori e in particolare contro il greenwashing. E' un documento abbastanza lungo, magari da leggere a puntate, ma interessante.
Sotto vi riporto alcuni estratti, ovviamente non esaustivi, solo per rendere l' idea dell' argomento e magari invogliare a darci un occhio. A me è piaciuto in particolare questo passaggio, che spesso Fabrizio ha in qualche modo anticipato commentando prodotti che riportavano in etichetta o sul sito caratteristiche straordinarie che in realtà erano ovvie: "un’altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole...è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono irrilevanti...che potrebbero indurre i consumatori a credere che siano più vantaggiosi...ad esempio asserendo che una particolare marca di acqua in bottiglia è priva di glutine o che i fogli di carta non contengono plastica..."

Simone


Alcuni estratti:
"...È pertanto opportuno introdurre nella normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli («greenwashing»), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili..."

"..Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica...Con tali asserzioni gli operatori economici danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell’equità e della credibilità di tali asserzioni, è opportuno modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall’operatore economico..."

"...Un’altra pratica commerciale potenzialmente ingannevole da aggiungere alle pratiche specifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono irrilevanti e non direttamente connesse ad alcuna caratteristica del prodotto specifico o dell’impresa in questione e che potrebbero indurre i consumatori a credere che siano più vantaggiosi per i consumatori, l’ambiente o la società rispetto ad altri prodotti o imprese di operatori economici dello stesso tipo, ad esempio asserendo che una particolare marca di acqua in bottiglia è priva di glutine o che i fogli di carta non contengono plastica..."

"...Pertanto è opportuno vietare l’esibizione di marchi di sostenibilità che non sono basati su un sistema di certificazione o che non sono stati stabiliti da autorità pubbliche includendo tali pratiche nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2005/29/CE. Prima di esibire un marchio di sostenibilità, l’operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, compresa l’esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema.."
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